L'istituto giuridico dell'Istruzione Parentale




LO DICE CHIARAMENTE L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

In Italia l'educazione è obbligatoria ma NON LA FREQUENTAZIONE della scuola in quanto i genitori possono ritirare, in qualsiasi momento, la delega allo Stato ad insegnare e provvedere direttamente anche con l'aiuto di professionisti esterni.
E' un diritto sancito dalla Costituzione Italiana all'art. 30.

"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità."

Di seguito l'istituto giuridico completo.

Quali sono le fonti del diritto internazionale sull'educazione dei propri figli?

La Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 26 che recita:

"Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli."


Quali sono i riferimenti normativi italiani dell'istituto dell'Educazione Parentale (Home Schooling)?

MINISTERO ISTRUZIONE fonte

Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”.Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Costituzione Italiana: artt. 30-33-34;
D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti;
D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;
C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;
C.M. 35 del 26-03-2010;
C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);
Nota del 23-04-2014 Miur-USR Emilia Romagna, Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale.
"Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. "
"4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli."


Chi è responsabile dell'apprendimento educativo del bambino?
Il principio dell'Educazione Parentale italiana (Home Schooling) è un istituto giuridico che s'incardina sul diritto di educazione familiare in cui l'educazione non viene demandata alle istituzioni ma rimane in capo ai chi detiene la priorità educativa sui bambini, cioè i genitori (o altro parente).

I genitori che riprendono il diritto ad educare i propri figli sono gli unici responsabili dell'educazione che si intende impartire a loro ed è tenuto ad accertarsi dei livelli di apprendimento ottenuti.


Chi è responsabile dell'obbligo educativo dei bambini italiani in età dell'obbligo?
Il Dirigente Scolastico competente per zona


Chi è responsabile della salute del bambino educato a casa?
Il Sindaco


Cosa bisogna fare per svolgere l'Educazione Parentale a casa?
Per svolgere l'Educazione Parentale è sufficiente comunicare formalmente (tramite raccomandata a mano o con avviso di ricevimento) che tale diritto Costituzionale è esercitato a casa (o altra sede), sotto la propria responsabilità, dai genitori (o tutori), che ne diventano i diretti responsabili.
La comunicazione va inviata sia al Dirigente Scolastico di riferimento che è contestualmente il Pubblico Ufficiale responsabile della verifica dell'obbligo educativo dei bambini, ma anche al Sindaco della propria città in quanto primo responsabile della salute del bambino.


Cosa devo comunicare alla Scuola e al mio Comune di residenza?
Occorrerà comunicare:
  • La decisione di aver assunto la scelta di Educazione Parentale;
  • Il grado di istruzione dell'incaricato dell'educazione a casa, per cui è sufficiente la licenza media (scuola dell'obbligo),
  • L'indirizzo esatto del luogo ove viene svolta l'Educazione Parentale;
  • Il nome dell'Istituto presso cui svolgere l'obbligatorio esame di idoneità alla fine di ciascun anno;
  • Dichiarare di essere in possesso delle possibilità economiche per assolver all'obbligo educativo a casa (basta una copia di una qualsiasi busta paga o reddito, ecc);
  • Il Dirigente Scolastico, che è il Pubblico Ufficiale deputato alla verifica dell'obbligo educativo, dovrà verificare se effettivamente viene svolto l'obbligo educativo a casa, senza in alcun modo ingerirsi del genere di educazione che viene impartita;
  • Il Sindaco, che è il Pubblico Ufficiale incaricato verificare se effettivamente il bambino viene ospitato in ambienti rispondenti alle norme sanitarie ed urbanistiche regolari per la residenza;
Generalmente gli istituti Comprensivi predispongono dei moduli pre-compilati per inserire tutte le sopraccitate informazioni e dichiarazioni.
Occorre informarsi presso il Dirigente Scolastico responsabile per zona di residenza.



ISTRUZIONE PARENTALE IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'articolo pubblicato dal Corriere del Trentino il 5 maggio 2021

L'articolo pubblicato dal Corriere del Trentino il 5 maggio 2021