venerdì 10 luglio 2020

Per l'istruzione parentale non serve "nulla osta" della scuola, basta dichiarare ed iniziare.

Il MIUR chiarisce che i genitori che intendono provvedere direttamente all'istruzione del proprio figlio avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione Italiana e norme derivate, e che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del proprio figlio,  debbono inviare semplicemente apposita comunicazione al Dirigente Scolastico.
Pertanto non è necessario alcun "nulla osta" da parte della scuola, la quale deve solo attestare, a fine anno tramite apposito esame, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento annuali.


Chiarisce il MIUR

"I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno."
A proposito del diritto ad educare il MIUR inoltre precisa che

 "Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici."